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Fondazione Michel de Montaigne

Articolo 1 Denominazione – Sede

E' costituita la Fondazione denominata "Michel de Montaigne - Bagni di Lucca", con sede in Bagni di Lucca. La Fondazione manterrà nel tempo la connotazione privata e risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle Fondazioni disciplinate dal Codice Civile e Leggi collegate.

 

Articolo 2 Scopi

La Fondazione ha lo scopo di individuare, elaborare ed attuare tutti quei programmi e quelle iniziative nel campo della cultura, dell’educazione, dello spettacolo, dello sport, del tempo libero, del termalismo, della tradizione e del turismo, che possono risultare utili alla valorizzazione sociale, economica, turistica, culturale e storica del territorio del Comune di Bagni di Lucca e dei territori contermini. La Fondazione si prefigge infatti, un recupero ed una complessiva rivalutazione della storia e delle tradizioni locali, al fine di potenziare la vocazione turistica e termale di tutto il territorio. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente ed è a tempo indeterminato.

 

Articolo 3 Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie o in concessione, anche demaniale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o, comunque, da essa posseduti o detenuti;

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) gestire, direttamente o indirettamente, immobili, pertinenze, impianti e spazi funzionali agli scopi di cui all’art. 2;

e) promuovere e organizzare congressi, convegni, conferenze, dibattiti e simposi, culturali, tecnici e scientifici, corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;

f) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;

h) assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture bibliotecarie, convegnistiche, educative, espositive, ricettive, ricreative, sportive, teatrali e turistiche e loro correlazioni;

i) istituire premi e borse di studio;

j) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;

k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

 

Articolo 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori e dai Partecipanti Istituzionali;

-dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;

-dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

-dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

-da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici.

Articolo 6 Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

-da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

-da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici o privati;

-dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori, dai Partecipanti Istituzionali e dai Partecipanti;

-dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Articolo 7 Contratto di Servizio

Gli immobili e le attività occorrenti per il raggiungimento delle finalità statutarie, eccettuato il fondo di dotazione, possono essere concessi in uso o affidati in gestione alla Fondazione mediante contratti di servizio ovvero mediante altri tipi di contratto o provvedimenti amministrativi, secondo quanto previsto dall'atto o dal contratto stesso, che disciplinerà, tra l'altro, anche gli standard di utilizzo di detti beni. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

 

Articolo 8 Bilanci preventivo e consuntivo 

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio consuntivo, dopo avere acquisito il parere espresso dal Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti; entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare altresì il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo, dopo avere acquisito il parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti. Nella redazione del Bilancio dovranno essere seguiti, in quanto applicabili, i principi previsti, tempo per tempo, dal Codice Civile in tema di società di capitali.

 

Articolo 9 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

-Fondatore Promotore e Fondatori;

-Partecipanti Istituzionali;

-Partecipanti;

-Soci Onorari.

Articolo 10 Fondatore Promotore e Fondatori

E’ Fondatore Promotore il Comune di Bagni di Lucca. Sono Fondatori tutti gli Enti e le persone giuridiche, singole o associate, pubbliche o private intervenuti all’atto costitutivo della Fondazione o che otterranno tale qualifica ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, qualora ne avranno fatto richiesta entro un anno dalla data di costituzione della Fondazione.

 

Articolo 11 Partecipanti Istituzionali

Sono Partecipanti Istituzionali le Istituzioni e le Persone giuridiche pubbliche o private, nonché qualsiasi altro Ente o persona fisica che, impegnandosi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti collegati, contribuiscano a incrementare il fondo di dotazione e/o a incrementare, su base pluriennale, il fondo di gestione, mediante contributi in denaro ovvero mediante conferimento di proprietà o di uso di beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, o che si impegnino a fornire attività di supporto culturale - tecnico - scientifico alla Fondazione. I Partecipanti Istituzionali sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 12 Partecipanti

Sono Partecipanti le Istituzioni e le Persone giuridiche pubbliche o private, nonché qualsiasi altro Ente o persona fisica che, impegnandosi a rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti collegati, contribuiscano a incrementare, su base annua, il fondo di gestione e/o a finanziare singoli progetti o specifiche iniziative, mediante contributi in denaro ovvero mediante conferimento in uso, per brevi periodi, di beni mobili o immobili, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, o che si impegnino a fornire attività di supporto culturale - tecnico - scientifico alla Fondazione per singoli progetti. I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Articolo 13 Membri esteri

Possono essere nominati Partecipanti Istituzionali o Partecipanti, anche le persone fisiche e giuridiche, nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni estere. I Membri esteri sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

 

Articolo 14 Soci Onorari

Sono Soci Onorari le Istituzioni e le Persone giuridiche pubbliche o private, nonché qualsiasi altro Ente o persona fisica che contribuiscano a dar lustro e prestigio supportando ed agevolando il perseguimento degli scopi della Fondazione. L’attribuzione della qualifica di Socio Onorario e la cessazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione o nell’Atto costitutivo della Fondazione stessa.

 

Articolo 15 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, decide a maggioranza assoluta dei propri membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza semplice quella di Partecipanti, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

-inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;

-condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

-comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

-estinzione, a qualsiasi titolo verificata;

-apertura di procedure di liquidazione;

-fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. I Fondatori in alcun caso possono essere esclusi, ma potranno recedere con un preavviso scritto da comunicare al Consiglio di Amministrazione almeno due anni prima del recesso, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte prima dell'efficacia del recesso medesimo.

 

Articolo 16 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

-il Consiglio di Amministrazione;

-il Presidente;

-il Vice Presidente;

-il Direttore;

-il Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;

-il Comitato Culturale - Tecnico - Scientifico;

-il Revisore dei Conti.

 

Articolo 17 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero pari a 8 consiglieri, nominati dal Sindaco di Bagni di Lucca.

Per le nomine il Sindaco, in adempimento degli indirizzi sanciti dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42, comma n. 2, lett. m del D.lgs. 267/2000 e sue successive modificazioni, opererà la scelta:

-di 2 componenti con proprio provvedimento;

-di 2 componenti da una lista di 4 persone presentata dalla maggioranza consiliare;

-di 2 componenti da una lista di 4 persone presentata dalla minoranza consiliare;

-di un componente da una lista di 3 persone presentata dai Fondatori;

-di un componente da una lista di 3 persone presentata dal Comitato dei

Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti. Nel caso in cui, trascorsi venti giorni dalla specifica richiesta scritta, i predetti soggetti non forniscano le liste, il Sindaco provvederà d’ufficio alla nomina dei consiglieri. Il Consiglio, comunque, esercita tutte le sue funzioni quando siano nominati tutti i membri di competenza del Fondatore Promotore. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni. Qualora nel corso del suddetto triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un Consigliere, verrà reintegrato mediante nuova nomina da parte del soggetto che aveva nominato il Consigliere che è venuto a mancare; il nuovo Consigliere così nominato resterà in carica per il restante periodo di mandato del Consiglio. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, decadrà l'intero Consiglio e dovrà procedersi a una nuova costituzione. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può dichiarare la decadenza del Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio.

 

Articolo 18 Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione e, in particolare, a mero titolo esemplificativo, provvede a:

 

-predisporre i programmi e le linee di attività che saranno preventivamente portati a conoscenza del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti per il relativo parere;

-deliberare l'accettazione di eredità, legati e contributi;

-predisporre, previo parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, i Regolamenti interni;

-individuare i Dipartimenti operativi e i settori di attività;

-approvare i Bilanci preventivo e consuntivo, previo parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti;

-determinare il trattamento giuridico ed economico del personale, provvedere alle assunzioni e ai licenziamenti;

-determinare l’ammontare del gettone di presenza spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione stesso e l’indennità da corrispondere al Direttore e al Revisore dei Conti;

-approvare, su parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, il Piano Esecutivo di Gestione articolato in costi, ricavi e investimenti;

-provvedere, previo parere del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti, alle  modifiche statutarie che saranno approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri in carica.

 

Articolo 19 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di almeno tre Consiglieri. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari, ma è sufficiente che tutti i Consiglieri siano avvertiti con mezzi idonei all'informazione e si abbia prova dell'avvenuta ricezione dell'avviso. L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai Consiglieri almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso potrà pervenire ai Consiglieri con un giorno di anticipo. In caso di richiesta di convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte di almeno tre consiglieri, l’adunanza deve essere convocata entro venti giorni dal deposito della richiesta presso la Segreteria della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con la presenza almeno della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le modifiche statutarie occorre la maggioranza di due/terzi dei Consiglieri in carica. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere devono constare dal verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Segretario e dal Presidente, salvo che il verbale sia redatto da un Notaio.

Articolo 20 Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Sindaco di Bagni di Lucca e scelti tra i membri del Consiglio di Amministrazione nominati ai sensi dell’Art. 17 del presente Statuto. Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le di lui funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese e soggetti pubblici e privati ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

 

Articolo 21 Direttore

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli è il responsabile operativo della Fondazione ed in particolare:

-provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa, nonché alla organizzazione delle singole iniziative promosse e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;

-istruisce tutte le pratiche da portare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, esprimendo su queste il suo parere;

-partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Culturale - Tecnico - Scientifico, redigendo i relativi verbali;

-dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente.

 

Articolo 22 Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti

Il Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti esprime i pareri così come previsto dal presente Statuto. Esso è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede ma non ha diritto di voto, e da cinque membri così nominati: tre membri dall'Assemblea dei Partecipanti Istituzionali e due membri dall'Assemblea dei Partecipanti. Tale Comitato svolge le sue funzioni allorché siano nominati almeno i tre membri eletti dall'assemblea dei Partecipanti Istituzionali. Il Comitato dura in carica tre anni. Qualora nel corso del suddetto triennio venga a mancare, per qualsiasi causa, un membro del Comitato, verrà reintegrato mediante nuova nomina da parte dell'organo che aveva nominato il membro che è venuto a mancare; il nuovo membro così nominato resterà in carica per il restante periodo di mandato del Comitato. L’incarico di membro del Comitato dei Partecipanti Istituzionali e dei Partecipanti è a titolo gratuito.

 

Articolo 23 Comitato Culturale Tecnico Scientifico

Il Comitato culturale - tecnico - scientifico è organo facoltativo e consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati, quando lo ritiene opportuno, dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere, particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione nonché da personale dipendente. Il Comitato culturale - tecnico - scientifico svolge una funzione consultiva in merito ai programmi della Fondazione. Il Presidente del Comitato culturale - tecnico - scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato culturale - tecnico - scientifico dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione. L’incarico di membro del Comitato culturale - tecnico - scientifico è a titolo gratuito.

 

Articolo 24 Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti, iscritto nell'elenco dei Revisori Contabili o all'albo dei ragionieri e/o dei dottori commercialisti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Revisore dei Conti è organo di controllo della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Revisore dei Conti. Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. Per il Revisore dei Conti vale, in quanto applicabile, la disciplina prevista in materia dalle norme sulle società per azioni.

 

Articolo 25 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente statuto comprese quelle inerenti la sua interpretazione ed esecuzione saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Lucca e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

 

Articolo 26 Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione, per qua lingue causa, è di competenza del Consiglio di Amministrazione della stessa. In caso di scioglimento, il patrimonio insieme al residuo attivo verrà devoluto al Comune di Bagni di Lucca, per fini analoghi o comunque per fini di pubblica utilità. Il Consiglio di Amministrazione nominerà il liquidatore, al quale conferirà tutti i poteri previsti dalla legge. I beni affidati in concessione di uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti oncedenti.

 

Articolo 27 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

 

Articolo 28 Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati con l’ingresso dei nuovi Fondatori o Partecipanti.

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